giovedì 3 luglio 2008

"Idrea-Rocchetta, giù le mani dalla nostra acqua!" Boschetto festeggia l'annullamento delle concessioni delle sorgenti del Rio Fergia (seconda parte)


(Riprende dal post del 29/06/2008)

L’avvocato Valeria Tocchio, insieme ai colleghi Angelo Velatta e Daria Grilli, ha rappresentato legalmente ─ in sede di dibattimento al TAR dell’Umbria ─ i soggetti (in primis il Comitato per la difesa del Rio Fergia e il Comune di Nocera Umbra) entrati in contenzioso con l’Idrea S.R.L. e con la Regione Umbria e il Comune di Gualdo Tadino. Nel suo intervento all’assemblea di Boschetto, è entrata nel merito delle sentenze del TAR, spiegando le motivazioni per cui il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto molte delle istanze presentate dagli enti ricorrenti.

L’avvocato ha premesso subito che un esito positivo di queste sentenze non poteva considerarsi scontato. La vittoria si profilava quanto meno incerta anche perché si andava ad adire presso un giudice amministrativo il quale, essendo un giudice di legittimità, non può stabilire se una certa causa sia giusta o meno; il suo compito si limita a chiarire solamente la correttezza formale degli atti legali. Un’ulteriore difficoltà consisteva nel fatto che uno dei soggetti ricorrenti fosse proprio il Comitato per la difesa del Rio Fergia: ciò poteva creare delle problematiche, in quanto ad oggi ─ nel panorama della giurisprudenza italiana ─ i comitati non trovano un pieno e corale riconoscimento. In realtà poi, è stato proprio il TAR a dare legittimità all’azione del Comitato. Tale riconoscimento discende da un atto formale, il Protocollo d’Intesa del 1993, che il Comitato ha firmato con la Giunta Regionale dell’Umbria e i Comuni di Gualdo e Nocera per la tutela del fiume Rio Fergia. Poiché il Protocollo ha reso il Comitato un interlocutore istituzionalmente riconosciuto nelle questioni che riguardano il fiume, questi risulta allora pienamente legittimato a presentare ricorso.

Venendo a parlare delle sentenze del Tribunale Amministrativo, queste si possono sostanzialmente suddividere in tre parti (reperibili a questo link):
  1. la prima si è pronunciata sui ricorsi presentati dal Comitato Rio Fergia (per vece di alcuni suoi esponenti che risultavano proprietari dei terreni direttamente coinvolti dalla vicenda) e relativi al permesso che il Comune di Gualdo aveva rilasciato ad Idrea S.R.L. per costruire una condotta di 4 km che collegasse le sorgenti del fiume fino allo stabilimento dell’azienda;
  2. la seconda ha riguardato la deliberazione n.1654 del 26/09/2006 della Giunta Regionale e la successiva determinazione dirigenziale n. 4860 del 25/5/2007 che di fatto hanno assicurato ad Idrea S.R.L. la concessione delle sorgenti del fiume e contro le quali ha ricorso il Comune di Nocera Umbra;
  3. la terza sentenza infine ha avuto a riguardo quelli che vengono definiti gli “usi civici” presenti nella zona. Di questo pronunciamento tuttavia l’avvocato Tocchio non ha parlato, in quanto non direttamente coinvolta nel dibattimento.
I due ricorsi che hanno visto la partecipazione dell’avvocato Tocchio sono stati entrambi accolti parzialmente, nel senso che non tutte le censure presentate dai ricorrenti hanno trovato accoglimento.


Successivamente, l’avvocato si è addentrata in un’analisi più dettagliata delle censure che sono ritenute valide dal TAR nella prima sentenza:
  • né la Rocchetta in un primo momento né l’Idrea successivamente avevano il permesso di costruire sui terreni appartenenti ai proprietari frontisti. La Rocchetta (e non l’Idrea, destinataria dell’autorizzazione del comune di Gualdo) può vantare solamente un permesso di ricerca ideologico, il quale chiaramente non costituisce un titolo sufficiente per la costruzione dell’ opera contestata. Alcuni dei terreni su cui sarebbe dovuta passare la condotta, pur contenendo in certi casi delle strade vicinali destinate ad uso pubblico, risultano comunque di proprietà privata; e poiché dai proprietari non è stata concessa nessuna autorizzazione né tanto meno è stato attuato alcun esproprio, la costruzione della condotta su quei terreni risulta illegittima;
  • la commissione edilizia del Comune di Gualdo che ha rilasciato il permesso all’Idrea era costituita anche da componenti di estrazione prettamente politica. Una legge regionale dell’Umbria impone invece che le commissioni edilizie siano formate solamente da personale tecnico altamente specializzato;
  • non è stata presentata, da parte dell’Idrea, un’idonea documentazione che accertasse la compatibilità ambientale del progetto. Come lo stesso TAR riconosce, è evidente che l’istruttoria [che ha rilasciato il permesso all’Idrea] è stata essenzialmente condotta sulla base dei parametri urbanistici ed edilizi e che l’autorizzazione paesaggistica [da parte del Comune di Gualdo] è stata rilasciata senza una specifica valutazione di compatibilità paesaggistica.
Sulla base delle seguenti considerazioni, il TAR ha allora annullato il permesso di costruire (n.169/2007) e l’autorizzazione paesaggistica (n.10/2007) con la quale il Comune di Gualdo autorizzava la costruzione della condotta idrica in questione.

Per ciò che riguarda invece la seconda sentenza, il TAR ha evidenziato le seguenti osservazioni:
  • la Giunta Regionale dell’Umbria, nell’affidare la concessione ad Idrea tramite la deliberazione n.1654, ha travalicato alcuni aspetti che non erano di sua competenza. Relativamente a quest’ultimi (di carattere tecnico-attuativi sulla concessione), il TAR ha riconosciuto un’incompetenza relativa della Giunta Regionale. In pratica, le decisioni su quegli aspetti spettavano non alla Giunta ma ad un altro organo facente comunque parte dello stesso plesso. C’è anche da dire che questa incompetenza non ha poi inficiato, come invece richiesto dal Comune di Nocera, la determinazione dirigenziale n. 4860, che è stato assunta in autonoma responsabilità dal dirigente competente;
  • nei fatti, non è stata dimostrata l’indipendenza tra le esigenze commerciali derivanti dallo sfruttamento dell’acqua minerale e quelle di tutela ambientale. La normativa impone che l’utilizzatore della risorsa idrica [deve accertare] l’incidenza del prelievo sulla “conservazione degli ecosistemi” sugli eventuali corsi d’acqua a valle nonché l’individuazione del deflusso minimo vitale, vale a dire la portata minima dell’acqua necessaria per garantire la salvaguardia delle caratteristiche del corpo idrico e delle acque. Ebbene, dagli atti acquisiti non risulta che siano stati effettuati tali accertamenti e verifiche. Nè può valere l’obiezione, sostenuta dalle parti resistenti, che la disciplina giuridica delle acque minerali sia diversa da quella che regola le acque pubbliche. Anche le acque minerali devono rientrare in una gestione complessiva del bene idrico che individui, per ogni bacino, gli obiettivi di qualità ambientale e le relative misure di tutela;
  • non è stata dimostrato che Idrea S.R.L. abbia la capacità tecnico-economica per realizzare il programma dei lavori presentato. Secondo il TAR, l’ Idrea ─ società costituitasi esclusivamente per la gestione della concessione idrica a Boschetto e il cui capitale sociale risultante agli atti supera di poco i 50000 euro ─ non assicura un’adeguata solidità economica né tanto meno l’esperienza necessaria per portare a termine la realizzazione dei lavori. Anche l’obiezione delle parti ricorrenti per cui l’Idrea appartiene allo stesso gruppo imprenditoriale proprietario di Rocchetta S.p.a. (società che ha scavato il pozzo idrico presso le sorgenti del Rio Fergia), non può trovare accoglimento e questo sostanzialmente per due motivi: il primo è che le due società non hanno documentato un piano industriale omogeneo per l’imbottigliamento dell’acqua minerale; il secondo è che Rocchetta e Idrea rappresentano, dal punto di vista commerciale, due marchi differenti, in concorrenza tra di loro;
  • è mancata, da parte dell’amministrazione, una reale valutazione sulla rilevanza degli interessi. Prima di concedere un provvedimento amministrativo quale può essere appunto la concessione, l’organo competente deve ponderare tutti gli interessi in gioco in quel provvedimento, individuando quelli che hanno una maggiore rilevanza. Nel caso del Rio Fergia ad esempio, doveva essere assicurata la compatibilità dell’interesse commerciale dell’Idrea Rocchetta con gli interessi economici e quelli ambientali della zona interessata. Il TAR osserva però che tale valutazione non è stata effettuata. Lo stesso TAR riconosce peraltro che le censure sollevate dal Comune di Nocera Umbra [che] evidenziano come gran parte degli investimenti prodotti non abbiano una ricaduta diretta ed apprezzabile sull’economia locale non hanno poi trovato confutazione in giudizio.
Tali considerazioni hanno addotto il Tribunale Amministrativo ad annullare i due atti legali (deliberazione della Giunta Regionale n.1654/2006 e la determinazione dirigenziale n.4860/2007) contestati dal comune di Nocera.

L’assemblea è continuata successivamente con gli interventi del sindaco nocerino Donatello Tinti e di Sauro Vitali. Entrambi, oltre a ribadire molte delle considerazioni già espresse precedentemente da Bersani, hanno attaccato piuttosto duramente sia la Giunta Regionale che il Comune di Gualdo, nonché tutti gli schieramenti politici locali i quali, indipendentemente dal colore d'appartenenza, hanno votato compatti per la concessione ad Idrea delle sorgenti del Rio Fergia. Tinti ha rivendicato la scelta del comune di Nocera di stare dalla parte della comunità di Boschetto, nonostante le pressioni che personalmente ha dovuto subire sulla vicenda da parte di esponenti del suo stesso partito. Vitali invece, in un intervento molto appassionato che ha scaldato in più occasioni il pubblico partecipante, ha ricordato che la vittoria ottenuta ─ sebbene importante ─ non può essere considerata ancora completa. “Vinceremo solo quando verrà ripristinato lo stato originario dei luoghi e dei pozzi. Questo sarà il successo conclusivo che accoglieremo festeggiando con i fuochi d'artificio. Il deturpamento che si sta perpetrando nella nostra zona è ben visibile, ma nessuno ne parla. Questo fiume prima mandava dieci mulini, mentre ora non ne manda più neanche mezzo, perchè l'acqua è sparita in seguito alle perforazioni […] Con quale diritto si sono permessi di perforare le falde acquifere, disattendendo il decreto legislativo 152/2006 e lo stesso protocollo d'intesa? Dimostreremo con i nostri tecnici, in modo scientifico, che le perforazioni e gli attingimenti effettuati sono dannosi per l'ambiente. Ma basta una persona capace di intendere e di volere per capire che l'attingimento artificiale può provocare l'assorbimento di falde acquifere!"

Come accennavamo in precedenza, al termine dell’assemblea è stata organizzata dal Comitato Rio Fergia una piccola festa finale. Nel mangiare e bere in allegria con gli abitanti del paese, ci siamo resi conto di quanto siano importanti queste situazioni informali per superare gli egoismi personali e cementare il senso della comunità. La determinazione nella lotta, oltre che dalla ferma decisione nel difendere il bene comune, discende anche dal trovare piacere nello stare insieme, nello scherzare, nel mangiare un bel piatto di penne o bere un buon bicchiere di vino in compagnia. Un insegnamento semplice, addirittura banale, ma su cui forse tutti dovremmo adoperarci per recuperare maggiormente.


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